Risposte a domande frequenti (FAQ)

GENERALI


Ho svolto attività di restauro in uno o più settori, quale ambito di competenza devo indicare nel modulo?
Cosa comporta l’indicazione dell’ambito di competenza ai fini della qualifica?
(Aggiornata il 30/10/09)

Gli ambiti di competenza previsti dall’Allegato 1 del D.M. 53/2009 hanno rilevanza unicamente ai fini dello svolgimento della seconda e terza prova previste nella procedura di valutazione dell’idoneità utile al conseguimento della qualifica di restauratore. La qualifica che si ottiene in caso di superamento delle prove è la medesima che ottengono i soggetti in possesso dei requisiti per il conseguimento diretto della qualifica di restauratore di beni culturali. Detta qualifica consente di svolgere le attività riservate ai restauratori di beni culturali, secondo la normativa vigente e le eventuali prescrizioni della autorità di tutela.

Dove trovo la documentazione sul riconoscimento delle qualifiche di restauratore e collaboratore restauratore di beni culturali?

Nella sezione documentazione, ed è opportuno leggerla attentamente prima di compilare il modulo di domanda, cercando di trovare le soluzioni date preventivamente nella stessa alle questioni di interesse generale: soltanto qualora non sia stato possibile trovare una risposta si formulino specifiche domande di chiarimenti. La parte fondamentale della documentazione consiste delle Linee guida applicative diramate con la circolare del Segretario Generale n. 35 in data 12 agosto 2009 e di due addendum pubblicati successivamente, oltre al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 settembre 2009.


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MODALITA' DI ASSISTENZA



Non sono d’accordo con le norme che governano questa procedura o con i criteri interpretativi e applicativi adottati: posso chiedere chiarimenti in proposito?

Non verrà data risposta a domande con cui vengano sollevate perplessità o vengano formulate critiche o vengano richieste modifiche, in ordine alle scelte operate dalla normativa legislativa o regolamentare, come anche ai criteri interpretativi ed applicativi accolti nelle Linee guida applicative. Nei confronti di tali scelte e criteri, ogni interessato ha a disposizione gli ordinari strumenti di partecipazione procedimentale e di tutela giurisdizionale. Le segnalazioni pervenute verranno comunque sottoposte all’attenzione dei competenti organi del Ministero.

Vorrei porre delle domande molto specifiche sulla validità dei titoli di studio in mio possesso o di attività di restauro svolte, lo posso fare?

Non potranno essere considerate domande prive degli elementi circostanziati necessari per comprendere la portata della questione posta. Peraltro, secondo quanto precisato nelle Linee guida applicative, la valutazione del possesso dei requisiti viene effettuata con riferimento alla documentazione complessivamente disponibile, e quindi potrà avvenire soltanto nell’ambito della valutazione dell’insieme delle domande concretamente presentate. I chiarimenti potranno dunque riguardare soltanto questioni di massima, la cui valutazione prescinde dalla conoscenza della situazione concreta del richiedente. Per lo stesso motivo non potrà essere effettuato un vaglio anticipato del curriculum del richiedente, al fine di stabilire se sussistono o meno i requisiti richiesti. E’ infatti evidente che una valutazione impegnativa potrà essere effettuata soltanto una volta che tutte le domande siano state esaminate con riferimento alla relativa documentazione, mentre eventuali valutazioni anticipate potrebbero risultare contraddittorie o fuorvianti e penalizzare il richiedente.

Come funziona l’assistenza fornita tramite la casella di posta elettronica restauratori@beniculturali.it ?

Come indicato nel bando di selezione pubblica all’art. 3, comma 9, la casella di posta elettronica restauratori@beniculturali.it è a disposizione dei richiedenti. Si precisa che non verranno in alcun caso fornite risposte di natura valutativa o interpretativa, ma esclusivamente informazioni certe sulla procedura di selezione pubblica e supporto tecnico alla compilazione del modulo. Per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste, questi ultimi dipendono: - dal fatto che il servizio è effettivamente attivo nel normale orario di ufficio; - dalla quantità di richieste pervenute; - dalle novità delle questioni poste, che possono comportare riscontri diversi. Informazioni e supporto vengono forniti esclusivamente via e-mail: nei casi eccezionali in cui si rendesse necessario sarà il nostro personale a contattare i richiedenti per mezzo di altri canali di comunicazione.

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SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RESTAURO


Come posso certificare, mediante i modelli relativi alla sezione D, lavori eseguiti in regime di subappalto o in forme associative del soggetto aggiudicatario ai collaboratori?
(Inserita il 30/6/10)

Nel caso di Dichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa affidataria dei lavori che si riferiscono a lavori di restauro eseguiti da ditte, cooperative, consorzi etc. di restauratori in regime di subappalto o assegnazione da altre imprese (spesso edili), nelle attestazioni ai collaboratori gli scriventi potranno ampliare i dati minimi richiesti dal modello relativo (“Dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa affidataria dei lavori….”) indicando insieme ai dati dell’impresa subappaltatrice compilatrice del modulo quelli dell’impresa appaltatrice, per una più facile individuazione dei carteggi relativi. Inoltre essendo state molteplici le forme associative del soggetto aggiudicatario dei lavori ai sensi dell’art.10 della legge 109/94 come ad esempio Associazioni Temporanea d’Imprese A.T.I. orizzontali, verticali, Consorzi, Consorzi stabili, GEIE, l’indicazione del soggetto aggiudicatario oltre a costituire una più corretta compilazione della dichiarazione aiuterà l’Amministrazione all’individuazione del certificato finale di buon esito. Allo stesso scopo potrà essere inserito il nome del funzionario RUP o D.L. dell’Organo preposto alla tutela che allora era stato responsabile dei lavori, per un più semplice espletamento della procedura. Parimenti nelle Autodichiarazioni se lo scrivente è in possesso dei dati relativi alla ditta appaltatrice oltre a quella subappaltatrice per la quale ha espletato la collaborazione o della Associazione Temporanea d’Imprese A.T.I. ovvero del Consorzio, potrà utilmente indicarne i dati. Sarà altresì opportuno anche in questo caso che il collaboratore se ne è a conoscenza inserisca l’indicazione del funzionario responsabile della condotta dei lavori all’epoca degli stessi.

Come posso calcolare la durata dell’attività svolta?
(Aggiornata il 23/10/09)

Per ogni singola attività di restauro, occorre indicare data di inizio e di conclusione di ogni periodo in cui è stata svolta l’attività stessa. Di solito questa decorre dalla data del verbale di consegna o del contratto e vanno esclusi eventuali periodi di sospensione. Se il soggetto competente per la tutela, conferma, in base alla documentazione disponibile o per conoscenza diretta, il periodo o i periodi di attività dichiarati dal richiedente, la durata calcolata sarà equivalente ai giorni naturali, successivi e continuativi che comprendono data di inizio e di conclusione di ogni periodo: ad esempio il periodo dal 02/03/2000 al 21/05/2000 equivale a una durata di 81 giorni. Quando la somma della durata di uno o più periodi raggiunge la cifra di 365 giorni si è realizzata la durata di un anno. Non è possibile indicare per la stessa attività di restauro su un bene culturale, quindi all’interno di una scheda di attività di restauro, più periodi che coincidano, anche parzialmente. E’ invece possibile, in quanto previsto dalla legge (che adotta un criterio convenzionale) cumulare periodi relativi ad attività di restauro su beni diversi, e quindi dichiarati in schede di attività di restauro diverse , anche se cronologicamente coincidenti.

Posso raggruppare più attività di restauro e dichiararle insieme nella stessa scheda di attività di restauro?
(Inserita il 23/10/09)

Ogni scheda di attività di restauro deve riguardare un’attività svolta su uno o più beni culturali in base ad un contratto o ad un incarico specifico, e dovrà essere accompagnata (a seconda dei casi, come precisato nel modulo, d’ufficio o a cura del richiedente) dall’attestazione da parte dell’amministrazione competente alla tutela (sezioni B e C) o da autodichiarazione e/o dichiarazione del datore di lavoro con visto di buon esito dell’amministrazione competente alla tutela (sezione D). Pertanto, è possibile raggruppare nella stessa scheda attività concernenti una pluralità di beni soltanto qualora il contratto o l’incarico sia unico e la competenza all’attestazione sia omogenea.

E’ necessario che per ogni singola scheda di attività di restauro venga prodotto e allegato il relativo documento attestante ?
(Inserita il 23/10/09)

Può essere acquisito il documento attestante, previsto a seconda della sezione che si sta compilando, anche se si riferisce a più schede di attività di restauro, purchè l’apposizione di data, firma e, se richiesto di protocollo e timbro, avvenga su tutte le schede allegate; il documento attestante venga allegato ad ogni scheda di attività di restauro alla quale si riferisce; il documento attestante prenda espressamente in considerazione tutte le schede di attività di restauro ed i relativi periodi di attività. In sostanza, è indispensabile che il documento possa correlarsi ad una o più schede ed ai relativi periodi di attività, senza incertezze.

Posso dichiarare una attività di restauro che si è prolungata oltre la data limite stabilita dalle norme?

Sì, certamente, anche se ai fini del calcolo della durata si terrà conto esclusivamente del periodo o dei periodi di attività realizzati fino alla data limite.

Non ho svolto attività di restauro continuativamente per il periodo necessario al riconoscimento del requisito, ma in un arco di tempo maggiore e sporadicamente,come posso fare?
(Aggiornata il 23/10/09)

Non è affatto necessario che le varie attività utili a completare con la loro durata il periodo necessario al riconoscimento del requisito siano state svolte in maniera continuativa: possono essere state svolte in un periodo di tempo molto maggiore, ma, naturalmente debbono sempre essere state svolte prima della data limite eventualmente stabilita dalle norme.

La durata complessiva delle mie attività di restauro eccede quella necessaria, posso indicarle tutte comunque?

Sì, è opportuno che il richiedente indichi il maggior numero possibile di attività di restauro che ritiene di aver svolto, anche se eccedenti la durata utile richiesta dalla normativa: ciò al fine di ovviare al rischio che talune attività non vengano considerate utili (ad esempio, per carenza di documentazione, etc.).

Che cos'è il "numero di inventario di un bene culturale"? E come posso inserirne più di uno?
(Inserita il 04/11/09)

E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare l'identificazione del bene oggetto dell'attività di restauro che si dichiara. Ha rilevanza nel caso di beni culturali mobili, e indica il numero di inventario generale apposto sull'oggetto e corrispondente a quello trascritto nei corrispondenti registri dell'Ente proprietario, dove è corredato da una descrizione del bene. Non sempre tale numero è presente, o perché l’oggetto non è stato inventariato, o perché il numero apposto sull’oggetto è andato smarrito; anche per questo motivo, l’inserimento di questo dato non è obbligatorio. Si segnala che, se occorre inserirne più di uno, questo risulta possibile, essendo il campo di destinazione lungo 255 caratteri.

Che cos’è la "cronologia del bene culturale"?
(Inserita il 04/11/09)

E' una informazione che si può non indicare, ma che è opportuno fornire, se posseduta, per facilitare l’identificazione del bene oggetto dell’attività di restauro che si dichiara. Si tratta del periodo di esecuzione (fabbricazione) del bene,e può essere indicato in formato del tutto libero.

Come si attribuiscono ai richiedenti le attività di restauro che risultano affidate ad un consorzio di imprese, ad una società cooperativa, ad una società di persone oppure ad una impresa familiare ?
(Inserita il 24/11/09)

Si tratta di imprese appaltatrici che hanno la caratteristica di essere composte da diversi soggetti (rispettivamente: imprese, soci persone fisiche, persone fisiche legate da rapporti di parentela), di regola tutti direttamente coinvolti nell’attività di restauro.
In questi casi, se non vi sono elementi che dimostrino il contrario (l’ipotesi più evidente è quella in cui figurino come componenti soci o persone che svolgono proprie attività lavorative professionali in settori fin diversi da quello del restauro, e che ricoprono nell’impresa un ruolo di tipo amministrativo, contabile, finanziario o legale), l’attività di restauro si attribuisce ai componenti secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice.

Quale rilevanza ha la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa appaltatrice in ordine alla circostanza che un determinato soggetto (quale socio, direttore tecnico, collaboratore o dipendente dell’impresa) ha effettivamente svolto con responsabilità autonoma l’attività di restauro ?
(Inserita il 24/11/09)

Il modulo di domanda chiarisce che la dichiarazione dell’impresa appaltatrice non vincola l’amministrazione ai fini del riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Ciò significa che detta dichiarazione non integra di per sé i requisiti previsti dalla legge, ma assume rilevanza in presenza di un conflitto tra più richiedenti per una stessa attività che, per dimensioni e complessità, non consenta il rilascio di tutte le attestazioni richieste.
Il richiedente è quindi tenuto a dichiarare e documentare (come indicato nel modulo di domanda) la propria posizione lavorativa, rispetto alla quale la dichiarazione dell’impresa appaltatrice costituisce un eventuale elemento di supporto probatorio (in questo senso, nel modulo viene specificato che la dichiarazione “non vincola” l’amministrazione pubblica chiamata a rilasciare l’attestazione).
Un caso particolare è costituito dalla società nella quale la rappresentanza legale spetta a tutti i soci o ad alcuni di essi (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice). In simili casi, in presenza di un conflitto tra le dichiarazioni di diversi legali rappresentanti, ed in mancanza di atti pregressi utili a dimostrare chi abbia effettivamente svolto l’attività, il requisito verrà attribuito pro-quota ai richiedenti.

Che rilevanza possono avere, ai fini del conseguimento della qualifica professionale, le attestazioni SOA rilasciate ai fini della qualificazione delle imprese per i lavori pubblici della categoria OS 2 ?
(Inserita il 24/11/09)

Le attestazioni SOA non possono avere rilevanza decisiva ai fini del conseguimento della qualifica professionale da parte dei soggetti che l’impresa aveva a suo tempo indicato, come dipendenti o collaboratori in possesso delle qualifiche richieste dal d.m. 294/2000, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
E’ vero, infatti, che le attestazioni SOA per la categoria OS2 (oggi distinta in OS2 A e OS2 B) presuppongono il possesso dei requisiti previsti dal d.m. 294/2000, tra i quali la presenza, in determinate percentuali o come direttore tecnico, di operatori qualificati (restauratori e collaboratori restauratori). Tuttavia, la valutazione effettuata dalle SOA non sempre è in concreto avvenuta sulla base di una specifica valutazione del possesso, da parte degli operatori indicati dall’impresa, dei requisiti di idoneità professionale necessari (ai sensi del d.m. 294/2000, prima, e dell’articolo 182 del Codice, poi) per potersi definire restauratori o collaboratori restauratori. Infatti, tale valutazione viene effettuata per la prima volta in modo compiuto proprio nell’ambito della presente procedura di selezione pubblica.
Le attestazioni SOA, comunque, possono essere trasmesse in allegato al modulo di domanda per dimostrare la posizione di direttore tecnico rivestita dal richiedente, e potrebbero anche servire a risolvere casi dubbi o casi di conflitto tra richiedenti.

Qual’è il soggetto competente alla tutela del bene culturale, che quindi deve attestare lo svolgimento di una attività di restauro?
(Inserita il 24/11/09)

Occorre distinguere tra proprietario del bene, soggetto appaltante e amministrazione pubblica competente alla tutela e quindi ad attestare l’attività svolta ai fini della presente selezione.
La competenza alla tutela e ad attestare l’attività svolta è degli organi del Ministero, tranne i casi in cui sia stata trasferita alle Regioni; quest’ultima ipotesi si verifica nel caso in cui gli statuti regionali prevedano la competenza nella tutela dei beni culturali (così avviene per la Sicilia, la Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano) e, per tutte le Regioni, con riferimento ai beni indicati all’articolo 5, comma 2, del Codice (si tratta, semplificando, dei beni archivistici e bibliografici non statali e non dichiarati di interesse con provvedimento ministeriale). A loro volta, in alcuni casi, le Regioni hanno delegato dette competenze alle Province o ai Comuni, e pertanto l’attestazione dovrà essere rilasciata dall’ente delegato.
Pertanto, nella maggior parte dei casi (fanno eccezione, si ripete, le ipotesi di competenza non statale, appena menzionate), i restauri su beni di proprietà comunale, provinciale o regionale, anche se finanziati ed appaltati dagli enti proprietari, sono comunque sottoposti alla tutela di un organo ministeriale ( di regola, una Soprintendenza), ed è quest’ultima a dover rilasciare l’attestazione.
Eventuali atti comunali, provinciali o regionali riguardanti l’appalto possono essere allegati al modulo di domanda se utili a comprovare il ruolo ricoperto, ma non sostituiscono l’attestazione vera e propria.


Sono un restauratore che ha partecipato ad attività conservative su scavi archeologici. Tali scavi, in alcuni casi sono stati condotti su territorio nazionale, sulla base di concessione di ricerca da parte del MiBAC a soggetti pubblici (Università), in altri casi sono stati condotti fuori del territorio nazionale sulla base di concessione da parte di Stati esteri a soggetti pubblici. In simili casi, chi deve attestare l'attività svolta?

(Inserita il 24/06/10)

L’attestazione deve essere in ogni caso rilasciata, sui modelli allegati al modulo di domanda, dalla Soprintendenza, ovvero dall’autorità estera competente, in quanto titolari dei poteri di tutela.
Poiché l’attività è stata svolta nell’ambito di una concessione, l’attestazione da parte dei suddetti organismi potrà essere rilasciata direttamente, oppure sulla base della documentazione delle attività svolte (relazione, dichiarazione, certificazione ecc.) certificata dal concessionario; in tal caso il contenuto dell’attestazione da parte dell’autorità competente potrà essere limitato alla conformità della suddetta attività al provvedimento di concessione rilasciato ai sensi degli artt.88 e 89 del Dlgs 42/2004.


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TITOLI DI STUDIO


Ho svolto una fase di apprendistato, stage e tirocinio nell’ambito del restauro, come verrà valutata?

Le attività di apprendistato (intese in senso proprio) non rientrano nella previsione della legge e del bando, per il semplice motivo che consistono in qualcosa di meno sia dell’attività di restauro prevista dalla normativa (infatti, l’apprendistato consiste in un apprendimento pratico con finalità formative, che esclude in radice la responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento), sia dell’insegnamento impartito all’interno di una scuola di restauro (essendo l’apprendistato privo di un previo riconoscimento formale che consenta di verificare la validità delle finalità, dei contenuti dell’insegnamento, delle caratteristiche degli insegnanti, etc.). Possono fare eccezione quelle attività di completamento di corsi di formazione, talvolta definite “tirocinio” o “stage”, che consistono in un proseguimento operativo della didattica teorico-pratica del corso e quindi hanno la stessa valenza di detta didattica. In ogni caso, per poterne valutare la rilevanza, occorre considerare i contenuti concreti specifici del tirocinio.

In riferimento ai titoli di laurea, quali di questi sono quelli richiesti?

Le previsioni dell’articolo 182 concernenti i diplomi di laurea, triennale o specialistica/magistrale, nel descrivere la classe di laurea rilevante, riproducono le disposizioni del D.M. 294/2000. Tuttavia, da allora vi è stata una notevole evoluzione delle classi di laurea e delle relative denominazioni. Pertanto, la rispondenza dei diplomi posseduti alla previsione della legge e del bando non può che essere valutata in concreto, alla luce degli insegnamenti sostenuti (che, in base al modulo di domanda, il richiedente è chiamato ad indicare e documentare).

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INFORMATICA


Come faccio a visualizzare gli allegati già inseriti?

Per visualizzare un allegato già inserito è necessario aprire la finestra che consente di allegare, selezionare il nome dell' allegato e e cliccare sul tasto "scarica" : verrà aperta una nuova finestra del browser che mostra il contenuto dell'allegato. Requisito fondamentale per la riuscita della richiesta è che sul browser sia installato il plug-in aggiornato di Adobe Reader.


Come posso trasformare i documenti cartacei in files formato pdf da allegare?

Il modulo di domanda permette di allegare esclusivamente documenti in formato PDF. Di seguito vengono forniti consigli e raccomandazioni per la creazione degli stessi.
Innanzitutto il software necessario: dal momento che l’origine è sempre un documento cartaceo, occorrerà disporre di uno scanner. Spesso questo apparecchio è già dotato di un programma che consente la creazione di documenti in formato pdf. Altrimenti con lo scanner verranno prodotti dei files in altri formati, ad esempio jpeg o tif, che dovranno successivamente essere convertiti in formato pdf.
Per la conversione di files in formato PDF, si possono utilizzare dei servizi online gratuiti come Doc2PDF Online o PDF Converter, oppure, dopo averli scaricati e installati, dei programmi gratuiti che fungono da stampanti virtuali come PDF Creator o Primo PDF.
E’ molto importante evitare di creare files eccessivamente grandi, sia per poterli allegare al modulo di domanda più rapidamente, sia per ridurre gli errori di trasmissione che obbligano a ripeterla. Dal momento che i comandi specifici dipendono dal singolo scanner, programma o servizio che si usa, si fanno qui due raccomandazioni generiche e utili in tutti i casi, da adottare fin dal momento della scansione del documento cartaceo:
  1. Impostare la risoluzione a 150 dpi;
  2. Indicare per l’output un documento in bianco e nero.
Ai fini specifici di questa procedura, l’Amministrazione ritiene sufficienti queste caratteristiche.

Non riesco ad allegare documenti,come posso fare?

Per prima cosa si ricorda che qualunque documento deve essere in formato pdf, altrimenti risulterà impossibile allegarlo: inoltre può succedere che quando si tenta di allegare un documento in formato pdf venga segnalata l’impossibilità di procedere a causa della dimensione eccessiva dello stesso ed occorra ricrearlo con dimensioni ridotte. Per ambedue i problemi, si veda la domanda “Come posso trasformare i documenti cartacei in files formato pdf da allegare?”. Un altro problema frequente si verifica quando il browser (explorer o altro) blocca l’apertura della finestra di pop-up che permette l’operazione. In questo caso l’utente clicca col mouse sul link “allega” e non succede assolutamente nulla: occorre configurare il proprio browser in modo da rimuovere il blocco dell’apertura delle finestre di pop-up in riferimento al sito https://www.restauratori.beniculturali.it. Questa operazione si fa con modalità diverse a seconda del browser che si sta usando e della versione del browser che si sta usando (ad esempio con INTERNET EXPLORER 8.00 si può rimuovere tramite il menù strumenti e la voce dello stesso “Blocca popup”).
In tutti gli altri casi, si prega di segnalare la difficoltà incontrata a restauratori@beniculturali.it.


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